Esecuzione forzata
Agenzia Riscossioni Esattoria fornisce al Cliente Creditore, l’assistenza nelle procedure di Esecuzione Forzata sull’intero territorio nazionale, con lo scopo di consentire al Creditore procedente, di ottenere coattivamente quanto dovutogli dal debitore.
In particolare Agenzia Riscossioni Esattoria, assicura la necessaria assistenza legale nelle varie procedure di espropriazione forzata (mobiliare, presso terzi, o immobiliare), che consentono al Creditore di poter soddisfare il proprio credito mediante la realizzazione e la conseguente distribuzione in favore dello stesso, di una somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, ovvero mediante l’assegnazione dei predetti beni direttamente in capo al creditore.
Agenzia Riscossioni Esattoria attraverso i propri Professionisti e Avvocati, fornisce assistenza tecnica nelle procedure di esecuzione forzata in forma specifica, per consentire al Creditore di poter soddisfare il proprio credito o il compimento dell’attività alla quale lo stesso aspira.
Il Pignoramento
Pignoramento di beni mobili
Ha normalmente ad oggetto cose mobili di proprietà del debitore. L’Ufficiale Giudiziario munito del titolo esecutivo cerca le cose da pignorare nella casa del debitore ovvero sul luogo di residenza certificato dall’Ufficio Anagrafe e negli altri luoghi a lui appartenenti nonché sulla persona stessa del debitore, osservando le dovute cautele e nel rispetto del decoro.
Per le cose rinvenute nella casa di abitazione di quest’ultimo, sul luogo di residenza o domicilio, vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore, anche se si tratti di beni acquistati da terzi o introdotte in tale abitazione a titolo di comodato d’uso avente la data certa.
Per altri luoghi appartenenti al debitore si intende quelli in cui egli eserciti la propria attività professionale o commerciale.
Pignoramento di beni immobili
Ha per oggetto beni immobili, presuppone l’iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al debitore, indipendentemente dall’entità del credito da recuperare, la possibilità per il creditore ipotecario di far pignorare e vendere all’incanto il bene, a prescindere da eventuali passaggi di proprietà e dalla presenza di intestatari a persone estranee al rapporto di credito.
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi si concreta in un atto predisposto dal creditore e sottoscritto dall’Ufficiale Giudiziario il quale provvede alla sua notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. cpc personalmente al debitore e al terzo. Il pignoramento può avere ad oggetto crediti derivanti da rapporti da lavoro (somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario, tfr-trattamento di fine rapporto, indennità di fine licenziamento o altre indennità) crediti derivanti da Pensioni.
Il creditore che, voglia aggirare il problema del limite del quinto al pignoramento della pensione, può notificare l’atto di pignoramento direttamente alla banca anziché all’Inps: l’Istituto di credito, per legge, sarà obbligato non solo a bloccare tutti i fondi già depositati sul conto dal debitore, ma anche le somme che ivi confluiranno fino alla data dell’udienza di assegnazione. In altre parole, quando l’Inps invierà gli accrediti alla banca del pensionato, essi verranno automaticamente pignorati e bloccati nella misura del 100% e non più di un quinto.
Il pignoramento presso terzi può avere ad oggetto il pignoramento di conti correnti bancari, conti correnti postali, conti correnti giacenti in Italia e all’Etero, titoli e azioni depositati presso Istituti di Credito o presso terzi, libretti di deposito, quote ed azioni societarie, gli affitti e le pigioni dovuti da terzi, nonché l’usufrutto e la nuda proprietà.
Il Pignoramento “Esattoriale”
Non pagando una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica, l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile, a cui vanno aggiunge quelle più specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi, gli affitti e le pigioni dovute da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà’).
L’asta o la vendita del bene pignorato
L’asta, o vendita che dirsi voglia, può avvenire secondo diverse modalità: vendita “con incanto”, vendita “senza incanto”, vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata. Sia la vendita con incanto che quella senza incanto prevedono che, in caso di più offerenti, si svolga una gara. La gara si svolge in udienza davanti al Giudice o a un suo delegato, secondo le modalità stabilite dal Giudice dell’Esecuzione.
Asta mobiliare
Alcuni esempi a titolo esemplificativo di beni mobiliari pignorabili:
computer, componenti elettronici, telefonini, impianti stereofonici, strumenti musicali, hi-fi, televisori a colori, impianti di produzione, impianti di climatizzazione, strutture in legno e metallo, pannelli solari, frigoriferi, forni, oggetti d’arte, mobili, quadri, gioielli, tappeti, pellicce, argenteria, abbigliamento, materie prime, semi lavorati, prodotti finiti, motoveicoli, autovetture, motocicli, furgoni, camion, autoarticolati, rimorchi, imbarcazioni, motori, autocarri, attrezzi agricoli, attrezzature, utensili, arredi casa, arredi ufficio, scaffalature etc.etc.
Asta immobiliare
Alcuni esempi a titolo esemplificativo di beni immobiliari pignorabili:
casa, albergo, appartamento, azienda, azienda agricola, azienda commerciale, bifamiliare, cantina, capannone, capannone industriale, cava, complesso aziendale, complesso immobiliare, complesso industriale, edificio, edificio industriale, fabbricato, fabbricato commerciale, fabbricato industriale, fabbricato rurale, garage, laboratorio, lastrico solare, locale, locale commerciale, locale magazzino, monolocale, negozio, opificio, palazzina, pizzeria, podere, posto auto, ripostiglio, terreno, terreno edificabile, ufficio, unità immobiliare, villa, villino, usufrutto e nuda proprietà.
Beni non pignorabili:
L’art. 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:
le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi.
Beni Pignorati insufficienti
Se i beni pignorati si rivelano insufficienti, oppure si manifestano troppo lunghi i tempi di liquidazione degli stessi, l’ufficiale giudiziario può interpellare ufficialmente il debitore riguardo all’esistenza di altri beni disponibili per il pignoramento. I debitori che -quando interpellati- dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall’art.388 e 495 del codice penale.
Ulteriormente l’ufficiale giudiziario può, sempre nell’ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Se il debitore è un imprenditore commerciale, inoltre, l’ufficiale potrà consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista.
Tutto ciò anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza può chiedere l’integrazione del pignoramento anche al Giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall’ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facoltà di nominare un perito stimatore.